NORME SULLA PORTABILITA DEL NUMERO MOBILE
Pubblicate il 23 dicembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale le "Norme riguardanti la portabilità del numero mobile". La prestazione di MNP (Mobile Number Portabilità) si applica ai numeri MSISDN associati alle carte SIM utilizzati nella fornitura di servizi che si basano su tecnologie GSM e/o UMTS e rende tra l'altro disponibile i servizi di base e i servizi supplementari. L'operatore Recipient che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilità del numero assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione a lui assegnato. L'operatore Recipient offre ai propri clienti con numero portato l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore Donor. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. Gli operatori provvedono a riparare i guasti che si verificano sulle proprie reti e sistemi e in relazione alle proprie responsabilità, e cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi offerti attraverso l'utilizzo delle rispettive infrastrutture. Qualora si debbano effettuare cambi di numero che coinvolgano numeri portati, l'operatore Donor avverte l'operatore Recipient con un anticipo di almeno centoventi giorni, ed entrambi concordano le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero, nonché le modalità di aggiornamento di tutte le banche dati interessate. Gli operatori coinvolti trattano il formato del Codice d'instradamento, definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.
CONSULENTI FINANZIARI, COME SI ACCEDE ALLA PROFESSIONE
Entra in vigore il 14 gennaio 2009 il Decreto con cui il ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari. La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Per l'iscrizione all'Albo è necessario il diploma di istruzione secondaria superiore e un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite una prova valutativa indetta dallo stesso Organismo. L'iscrizione, inoltre, è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di € per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di € all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull'onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l'iscrizione all'Albo: trovarsi nella condizione di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; essere stati condannati con sentenza irrevocabile per alcuni reati; intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
|
|
RISPARMI ED ENERGIA NELLE AREE URBANE
Stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10.000.000,00 € per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane. l Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2008, contiene le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle domande, i criteri per la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la documentazione da produrre, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché le risorse disponibili. Possono presentare domanda di contributo imprese associate, anche in forma temporanea. L'associazione deve comprendere enti pubblici di ricerca la cui quota di partecipazione non sia superiore al 50%. II Bando finanzia, in particolare, la realizzazione di studi e progetti di ricerca nei seguenti settori: a)incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo agli interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti in aree urbane; b)produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabili;c)interventi sui sistemi di locomozione ed infrastrutture dedicate, per il miglioramento della qualità ambientale in aree urbane. a percentuale massima di contributo è pari al 50% dei costi ammissibili,siano essi relativi alla ricerca industriale e/o allo sviluppo sperimentale. II costo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto presentato dovrà essere non inferiore ai 300.000,00 € e non superiore ai 3.000.000,00. Il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili (FORR) è stato istituito dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 (art. 1 comma 248).
| | AGROALIMENTARE, CONTRIBUTI PER COMUNICAZIONE LA QUALITA |
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali finanzia la realizzazione di programmi di comunicazione sulla qualità dei nostri prodotti agroalimentari. Vista l'importanza economico-sociale che riveste il nostro sistema agroalimentare - legato all'elevato numero di prodotti tipici nazionali e alla straordinaria ricchezza delle diversità che caratterizzano l'agricoltura e la tradizione culinaria del nostro Paese - il Mipaaf ha ritenuto importante intervenire con questo decreto per finanziare azioni mirate a valorizzare i principali fattori competitivi del settore: la qualità, la cultura alimentare e il radicamento territoriale. Le organizzazioni professionali di rappresentanza dell'agroalimentare possono dunque accedere ai contributi secondo le modalità e i criteri individuati nel Decreto del 18 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009. Le richieste possono essere presentate dalle Organizzazioni professionali e dalle cooperative attive nel settore agroalimentare a carattere nazionale o, in alternativa, da una società di servizi di queste organizzazioni. Il valore del contributo concesso sarà fino ad un massimo del 90% del piano finanziario del programma di comunicazione; le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2009.
|
|